Art. 7.
(Modifica all'articolo 4 del regolamento).

      1. L'articolo 4, comma 1, del regolamento, è sostituito dal seguente:

      «1. Agli effetti anagrafici, per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi residenza meramente anagrafica nello stesso comune».